Questo è l’art. 15 delle ” Nuove norme in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell’incolumità pubblica” – TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE che è in discussione in commissione Affari Sociali della Camera e prevede che i Comuni possano istituire una tariffa per i proprietari di cani e gatti e finanziare così iniziative contro il randagismo. La commissione ha completato l’esame del provvedimento e ora il testo è alle altre commissioni competenti per i pareri e dunque potrebbe presto approdare in Aula!
Tu cosa ne pensi?
1. Il sindaco è responsabile dei cani vaganti e ritrovati o catturati sul territorio del
comune e ha l’obbligo di collocarli presso un rifugio, informandone il servizio veterinario pubblico, il sindaco è altresì responsabile delle colonie feline e dei gatti randagi.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono al risanamento dei rifugi esistenti e alla
costruzione di nuovi rifugi, avvalendosi delle risorse previste dalla presente legge.
3. I comuni, singoli o associati, gestiscono i rifugi direttamente o tramite convenzioni
con associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera g), o con soggetti
privati che devono garantire la presenza nella struttura di volontari delle associazioni
riconosciute, preposti alla gestione delle adozioni dei cani e dei gatti.
4. I comuni adottano appositi regolamenti per la corretta detenzione degli animali di affezione nei rifugi.
5. I comuni, singoli o associati, provvedono ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione chirurgica. All’attuazione di tali piani i comuni provvedono con proprie risorse economiche.
6. I comuni possono deliberare, con proprio regolamento, l’istituzione di una tariffa
comunale al cui pagamento sono tenuti i proprietari di cani e gatti e destinata al
finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto del randagismo e dell’abbandono quali:
incentivi per l’adozione di animali d’affezione, prestazioni medico-veterinarie di base erogate
da medici veterinari liberi professionisti, in regime di convenzione con i comuni. Il
regolamento che istituisce l’imposta determina l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
7. I comuni possono istituire un Albo in cui iscrivere i cittadini disponibili ad adottare
contemporaneamente almeno tre cani o gatti provenienti da canili e gattili sanitari o rifugi. A coloro ai quali sono dati in adozione gli animali d’affezione il comune corrisponde un contributo per il pagamento delle spese sanitarie e del cibo.
8. I comuni costieri o rivieraschi devono individuare, mediante apposita
cartellonistica e delimitazioni, una o più spiagge destinate agli animali d’affezione, che hanno accesso ad esse soltanto sotto la sorveglianza del responsabile. L’utilizzo di tali aree deve essere soggetto ad apposito regolamento.